20/02/2022

Diritto di cronaca: i limiti della libertà di stampa

Oggi chiunque si improvvisa giornalista sul web. Ma la diffusione di notizie e informazioni deve seguire determinate regole. Ecco quali.

Da diversi anni, con l’avvento di Internet e, soprattutto, con lo sviluppo dei social network, si assiste a una diffusione di notizie e di informazioni non sempre molto attendibili, pubblicate «per sentito dire», senza una previa verifica, a volte anche inventate di sana pianta (le cosiddette «fake news»). Chiunque si sente nel diritto (se non, addirittura, nel dovere) di scrivere quello che vuole e di sostituirsi a chi queste cose le fa di mestiere. Mettere in Rete una notizia (come scriverla su un giornale di carta o inserirla in un telegiornale o in un giornale radio) comporta un’enorme responsabilità e, oltretutto, è un’attività disciplinata dalla legge e dai vari codici che regolamentano la professione giornalistica. Esiste, e ci mancherebbe altro, il diritto di cronaca. I limiti della libertà di stampa, però, devono essere tenuti in considerazione proprio perché, come si diceva, pubblicare delle notizie comporta delle responsabilità, anche dal punto di vista penale.

Il diritto di cronaca consiste nella facoltà legittima di pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico. È incluso nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero e il Codice penale [1] lo inserisce tra le cause di esclusione dell’imputabilità quando si tratta di diritto di critica politicae di diritto di satira.

Tuttavia, può essere penalmente punito (e, pertanto, non può appellarsi al diritto di cronaca) chi diffonde:

  • notizie «false, esagerate o tendenziose» [2];
  • atti d’indagine coperti da segreto, o alcuni atti particolari in determinate fasi processuali [3];
  • le generalità dei minorenni coinvolti in un processo [4].

È anche reato e, quindi, rientra tra i limiti della libertà di stampa:

  • procacciarsi notizie che concernono segreti di Stato o di cui è vietata la divulgazione;
  • procurarsi indebitamente notizie e immagini attinenti alla vita privata;
  • comunicare a più persone qualcosa riguardante un altro soggetto che offende la reputazione di quest’ultimo, a prescindere dalla verità del fatto raccontato (reato di diffamazione).

Il giornalista, nell’esercizio del suo diritto di cronaca, può appellarsi al segreto professionale quando non ritiene opportuno svelare le fonti da cui ha ottenuto determinate informazioni. Tuttavia, e diversamente da altre categorie come medici, sacerdoti o avvocati, il giudice può costringere il cronista a fornire le sue fonti se ciò si considera indispensabile ai fini della prova.

AD

Würth Online Shop: 130.000 prodotti per Professionisti.Registrati a Würth Online Shop e ricevi lo sconto sul tuo primo ordine!Wuerth Italia

AD

Gli utenti Apple Mac ora possono bloccare tutti gli annunciSuggerimenti Tecnici Sicuri

Diritto di cronaca e libertà di stampa: cosa dice la legge

Le fondamenta del diritto di cronaca e della libertà di stampa si trovano, innanzitutto, nell’articolo 21 della Costituzione, secondo cui:

  • tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
  • la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Ne parla anche la legge n. 69/1963, nota anche come «Ordinamento della professione del giornalista». Nello specifico, si legge: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.»

Ecco, dunque, che la legge, in uno stesso paragrafo:

  • sostiene la libertà di informazione e di critica come diritto insopprimibile;
  • stabilisce come limiti di quella libertà di stampa la correttezza dell’informazione, cioè il rispetto della verità, la tutela della personalità altrui, la lealtà e la buona fede.

La Carta dei doveri del giornalista

Nel 1993 è stata approvata la Carta dei doveri del giornalista, un Codice deontologico che, pur garantendo il diritto di cronaca, ribadisce i limiti alla libertà di stampa dettati dalla legge. I più importanti sono:

  • la tutela della personalità altrui;
  • l’obbligo di rettificare notizie inesatte e di riparare eventuali errori;
  • il dovere inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti;
  • la presunzione d’innocenza nelle inchieste sui reati;
  • il rispetto del segreto professionale sulle fonti delle notizie;
  • la netta distinzione tra informazione e pubblicità;
  • la tutela dei minori e dei soggetti deboli.

Diritto di cronaca e tutela della privacy

Come abbiamo avuto modo di vedere, esercitare il diritto di cronaca non significa poter dire che si vuole su fatti o persone. Ai limiti della libertà di stampa stabiliti dalla legge e dal Codice deontologico della categoria, si aggiungono quelli dettati dalla legge sulla privacy [5], che cerca di far convivere il diritto del giornalista a fare il suo mestiere e quello del cittadino a proteggere la propria sfera personale.

Secondo la legge, infatti, l’interessato deve essere preventivamente informato, anche solo oralmente, tramite un’informativa che riporti:

  • il trattamento che verrà compiuto sui suoi dati;
  • gli scopi del trattamento.

Il cittadino potrà opporsi oppure fornire il proprio consenso che, tuttavia, non è obbligatorio nei casi che adempiono ad un obbligo di legge, come per esempio il diritto di cronaca.

Per quanto riguarda alcuni dati sensibili come la salute o l’orientamento sessuale, la legge tutela in maniera rigida le persone comuni ma non i personaggi famosi, recependo un principio espresso in una sentenza del Tribunale di Roma [6]: «Chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica».

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest